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La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino Chardonnay nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini fnizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comuntarie.
I vini a denominazione di origine controllata di cui al presente articolo possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possano essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
I vini a denominazione di origine controllata Cabernet Sauvigno Cabernet e Merlot, designati con la qualifica devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno a partire dal 1o novembre dell'annata di produzione delle uve.
a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata comprende: provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Bel- fiore d'Adige, e parzialmente il territorio dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino B.
Di qui prosegue a sud-est per la strada che porta in localita' la Casona entra nella corte imbocca la carrareccia che per Ponte Rotto si immette sulla strada Bassa; Il limite prosegue verso sud sulla strada Salgarello fino al confine con il comune di Arcole, lo segue verso nord-est fino ad incrociare la strada campestre che porta in localita' la Fabbrica sale l'argine del torrente Alpone che costeggia a sud sino alla Guglia della Battaglia di Arcole, passa il ponte a est entra nel centro abitato di Arcole e attraverso via Rosario, via Pagnego si immette in via Padovana.
La denominazione di origine controllata e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: bianco (anche nella versione spumante), rosso (anche nella versione Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.
2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata nel precedente art.
1518, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione, formulati dal comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuta nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, e' obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali e' consentito l'uso del tappo a vite.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Per la produzione dei vini indicati con la specificazione, del nome di vitigno i terreni devono presentare una granulometria prevalentemente sabbiosa.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 4 settembre 2000 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Roma, 4 settembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA Art.
164/1992, ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.
b) La zona di produzione dei vini che fanno riferimento al nome di vitigno di cui all'art.
Le uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernets qualora siano destinate, alla produzione di vini designati con il termine devono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva per ettaro di 12 tonn.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata in deroga a quanto previsto dall'art.
I vini a denominazione di origine controllata Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per ettaro di dodici tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di purche' le relative partite siano specificate nella dichiara- zioni del raccolto come a riserva".
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2000.
I vini a denominazione di origine controllata con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet frane e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmene're) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Il vino a denominazione di origine controllata bianco (anche in versione spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione: Garganega per almeno il 50%; altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Per i vini a denominazione di origine controllata immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed e' fatto divieto di usare chiusure di tipo: corona, strappo, vite e similari.
I vini a denominazione di origine controllata con il riferimento al nome di vitigno, devono essere prodotti eslusivamente da vigneti piantati in terreni tendenzialmente sabbiosi all'interno dell'area di produzione di cui all'art.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n.
2, comma 1, comprende, in parte, il territorio amministrativo dei comuni di: Arcole; Albaredo d'Adige, Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio; Veronella e Zimella.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborare, venga epressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n.
2, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varieta' di vite e della stessa annata di produzione, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Il vino a denominazione di origine controllata rosso (anche in versione novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%; altre varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La tappatura dei vini frizzanti spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata nelle varie tipologie, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli agettivi e similari.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
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141 del 19 giugno 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal citato comitato; Decreta: Art.
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