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Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria Doc - Disciplinare
DOCG
4, comma 1;Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;Vista la documentazione della commissione preposta per l'accertamento del «particolare pregio»;Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Etichettatura - designazione - presentazione Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto», «selezionato» e simili.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» l'immissione al consumo non potrà avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la deroga all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» al di fuori delle norme stabilite all'art.
Annata - contenitori Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Zona di produzione La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa.
159 dell'11 luglio 2005;Vista la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo di Vittoria concernente l'art.
Piattaforma ampelograficaI vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
«Cerasuolo di Vittoria Classico»: colore: rosso ciliegia tendente al granato; odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco; sapore: secco, pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol; acidita' totale minima 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
La denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8 ton.
Roma, 13 settembre 2005Il direttore generale: Abate DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CERASUOLO DI VITTORIA» Art.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela del Vino «Cerasuolo di Vittoria», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalità e requisiti per delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, contrade, aree, fattorie e localita', nonche' geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
5 del disciplinare di produzione ed attestante, in particolare, la volontà di eliminare dal suddetto articolo la parola «affinamento» ed «affinamento in bottiglia» laddove presente;Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro-deduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto comitato;Art.
Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 5.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 13 Settembre 2005 Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» (GU n.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata al territorio gia' delimitato con il primo decreto di riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di: Niscemi,in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296); Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C.
La regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria; b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed e' delimitata come appresso:Parte del territorio comunale cosi delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:«Cerasuolo di Vittoria»: colore: da rosso ciliegia a violaceo; odore: da floreale a fruttato; sapore: secco, pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol; acidita' totale minima 5g/l; estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
Ai vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
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