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La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata
"Colli Pesaresi" Roncaglia coincide con una porzione della zona di produzione
del tipo bianco ed delimitata come segue: partendo da Case Nuove
(quota 30) si percorre la strada vicinale di Roncaglia Vecchia passando per
l'incrocio a quota 97 verso la località il Ghetto a quota 147.
Nelle annate più abbondanti le quantità di uve, destinate alla
produzione di vini Colli Pesaresi, devono essere ridotte entro i limiti
anzidetti, sempreché la produzione per ettaro non superi per più
del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino, dei
quantitativi di cui trattasi, come stabilito al successivo art.
1) di esprimere parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi", chiesto dal
Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di
Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, così come
riportato nell'allegato 1) che parte integrante e sostanziale del
presente atto;.
Le uve destinate alla produzione dei vini Colli Pesaresi devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5 per cento per le
tipologie bianco, rosso, rosato, dell'11 per cento per i vini Colli Pesaresi
Sangiovese, Sangiovese Novello, Trebbiano e Biancame, dell'11,5 per cento per i
vini da designare con nome delle sottopone Focara o Roncaglia e del 12 per
cento per il vino Colli Pesaresi Sangiovese e il vino Colli Pesaresi Focara,
anche Pinot nero, da destinare a "riserva".
La denominazione d'origine controllata Colli Pesaresi, accompagnata, nei casi
espressamente previsti, dall'indicazione dei vitigni Sangiovese, Trebbiano,
Biancame, Pinot nero, dalla menzione "novello", dal nome delle sottozone
Roncaglia o Focara, riservata ai vini che rispondono alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
consentire, su motivata richiesta, la vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi"
nell'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli
Pesaresi Biancame comprende soltanto e per intero i territori dei comuni di
Mondavio, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli
Pesaresi" Trebbiano, comprende gli interi territori comunali di Mombaroccio,
Monteciccardo, Petriano, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia, nonché parte
dei territori comunali di Pesaro, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola,
Colbordolo ed Urbino nonché le intere isole amministrative n.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" di cui al
precedente art.
Qualora i vini "Colli Pesaresi", di tutte le tipologie, siano confezionati in
bottiglie di capacità nominale da 0,375 a 1,5 litri consentita
la tappatura soltanto con tappo sughero ricoperto di capsula.
164, unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante
nella fascia collinare e pedocollinare, di medio impasto o tendenti
all'argilloso - calcareo e piuttosto asciutti.
E' consentita la menzione "vigna" accompagnata dal relativo toponimo,
purché la vigna sia registrata separatamente nell'albo dei vigneti con
la specificazione della relativa superficie, le uve da essa raccolte siano
indicate separatamente nella dichiarazione di produzione e il vino sia ottenuto
con raccolta e vinificazione separate.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche
che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e
località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino
così qualificato stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
I vini a denominazione d'origine controllata Colli Pesaresi devono essere
ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:.
164/92 "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" - parere
sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC
"Colli Pesaresi".
B.U.R. Marche n. 26 del 24/3/98 - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata
"Colli Pesaresi" Focara comprende parte del territorio delimitato per la
produzione del tipo rosso ed così individuata.
Sulle bottiglie fino a 3 litri di capacità nominale contenenti i vini
Colli Pesaresi deve sempre figurare l'annata di produzione.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli
Pesaresi" rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli
interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone,
Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio,
Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate,
Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro,
Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo,
Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina e Tavullia, nonché
parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino,
Fermignano e Cagli.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Pesaresi" di cui al precedente art.
Per il vino "Colli Pesaresi" Sangiovese consentita l'elaborazione del
tipo novello nei termini e nei modi previsti dalle normative in vigore per la
produzione di tale tipologia.
In sede di designazione il nome dei vitigni "Sangiovese", "Trebbiano",
"Biancame", "Pinot nero" e delle menzioni "rosso", "bianco", "rosato" o
"rosé" devono seguire il nome della denominazione "Colli Pesaresi",
figurando sul medesimo rigo ovvero al di sotto della menzione specifica
tradizionale "denominazione di origine controllata".
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,
destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli Pesaresi", non deve essere superiore a 11 ton.
E' vietato usare assieme alla denominazione "Colli Pesaresi" qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari,
nonché il termine Albanella.
I vini "Colli Pesaresi" Sangiovese, "Colli Pesaresi" Focara e "Colli Pesaresi"
Focara Pinot nero prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%
o più invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 2 anni
a far tempo dal 1° novembre dell'anno del raccolto, previa annotazione nei
registri, possono essere qualificati "riserva".
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