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VINO MONTEFALCO SAGRANTINO SECCO











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I vini di Montefalco: Montefalco Rosso DOC, Sagrantino Secco e Passito DOCG. Descrizione, caratteristiche organolettiche, abbinamenti, ...
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I vini di Montefalco: Montefalco Rosso DOC, Sagrantino Secco e Passito DOCG... - Montefalco - Perugia - Umbria
Infatti le uve vengono passite (da cui il nome) per un periodo non inferiore ai 2 mesi, su dei contenitori appositi, per poi essere vinificate e lasciate maturare nelle botti per circa 30 mesi.
I vini DOC e DOCG di Montefalco I vini di Montefalco Nella zona di Montefalco, che comprende i comuni di Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria, si producono il Montefalco Rosso DOC, il Montefalco Rosso Riserva DOC, il Montefalco Sagrantino Passito DOCG (o Sagrantino di Montefalco Passito DOCG) e il Montefalco Sagrantino Secco DOCG (o Sagrantino Secco di Montefalco DOCG).
Tra questi al Sagrantino spetta sicuramente il posto d'onore, in particolare al Sagrantino Passito.
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Anche per questo motivo la rese per quintale (cioè la quantità di vino che si ottiene con un quintale di uva) è molto bassa, e il disciplinare del sagrantino stabilisce che non può superare il 45%, mentre può arrivare al 65% nella versione secca.



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Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco” Sagrantino, in deroga alle misure stabilite dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare può figurare il nome del vitigno “Sagrantino” seguito dalla specificazione “di Montefalco”.
La resa massima di uva, ammessa per la produzione dei vini a Docg “Montefalco”, non deve essere superiore a 80 q.
Il vino “ Montefalco” Sagrantino “Secco”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:.
Le uve destinate alla produzione del vino a Docg “Montefalco” devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria siti in provincia di Perugia.
La denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco” è riservata al vino rosso “Montefalco” Sagrantino nelle tipologie secco e passito, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a Docg “Montefalco” Sagrantino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla produzione della tipologia “Montefalco” Sagrantino “Passito”, dopo appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14%.
In ogni caso il nome del vitigno deve figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico “Montefalco” oppure al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” e pertanto non può essere intercalato tra quest’ultima dicitura ed il nome “Montefalco”; inoltre il nome “Sagrantino” deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Montefalco”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Il vino “Montefalco” Sagrantino “Passito” non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi.
Il vino “Montefalco” Sagrantino “Secco” non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
La resa massima dell’uva in vino non deve superiore: al 65% per il “Montefalco” Sagrantino “Secco” e al 45% riferito allo stato fresco dell’uva per la tipologia “Passito”.
La Strada del Sagrantino
Disciplinare di produzione del Sagrantino di montefalco DOCG  Denominazione di origine controllata e garantita del vino Montefalco - Disciplinare di produzione D.
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E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l’acidità e l’estratto secco.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco”, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n, 164.
Il vino “ Montefalco” Sagrantino “Passito”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:.
E’ vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “riserva”, “extra”, “fine”, “selezionato” e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a Docg “Montefalco” deve figurare l’indicazione, veritiera e documentabile, dell’annata di produzione delle uve.
Nella designazione del vino Docg “Montefalco” le specificazioni di tipologia “Secco” e “Passito” devono figurare al di sotto della dicitura “ denominazione di origine controllata e garantita” ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Montefalco”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Il vino Docg “Montefalco” deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell’art.



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Il Sagrantino nella sua versione passita è un perfetto vino da pasto con gusto speziato e caldo, al tempo stesso corposo ed abboccato con tenore alcolico mai inferiore i 14 gradi e colore tendente al granato.
Sito ottimizzato per Internet Explorer 1024x768 info@montefalco.
Queste caratteristiche di gusto derivano dalla capacità del cultivar del Sagrantino le cui uve, dopo essere state colte in un avanzato stato di maturazione, resistono alla su graticci di legno (anche per due mesi) senza marcire o perdere il proprio contenuto di zuccheri.
Non potevano ovviamente mancare oggi a questo sublime vino rosso tanto nelle sue varietà di Sagrantino di Montefalco secco che in quella di passito le certificazioni di qualità D.
E' solo nella zona di Montefalco, estesa per oltre 16000 ettari in posizione ottima e dalle caratteristiche geologiche particolari, che si coltiva il vitigno del Sagrantino; vengono comunque ancora coltivate anche altre uve, come, ad esempio, quelle del  Sangiovese.
Il Sagrantino di Montefalco, nella sua versione secca, è un vino italiano rosso granato con velature violacee, di aroma pieno e bouquét che ricorda l' aroma di more di rovo, con tenore alcolico fra i 13 ed i 15 gradi e va servito a temperatura ambiente, indicativamente fra i 17° ed 18°.
E' questa rara e preziosa uva coltivata solo nelle colline intorno al paese che rende possibile aggiungere nel panorama dei vini italiani il vino Sagrantino di Montefalco.
E' proprio grazie a questa uva, coltivata solo sulle colline di Montefalco, che si deve la fortuna enologica della cittadina.
Una breve descrizione delle caratteristiche salienti dei vini di Montefalco: Montefalco D.
Tuttavia sembra che solo più tardi alcuni frati francescani abbiano riportato dall' Asia Minore il vitigno del vino Sagrantino, sostituendolo poi nelle vigne al vitigno del Sangiovese.
SECCO  E  PASSITO E' un vino di grande struttura, ottenuto esclusivamente da uva di Sagrantino.
I Vini tipici di Montefalco dalla coltivazione all'imbottigliamento. Passo per passo tutti i procedimenti per la realizzazione del Sagrantino, del bianco e del rosso di Montafalco.
Grazie al ricchissimo corredo di polifenoli e tannini, questo vino ha una longevità straordinaria.
Come in molte zone vinicole del centro Italia, a Montefalco il Sangiovese vanta una notevole tradizione e diffusione.
Da qui la nascita del Montefalco Rosso, dove il Sangiovese si sposa con il Sagrantino che apporta tipicità e struttura a questo vino da tutto pasto.
Il Sagrantino è impiantato su 100 ettari, con una produzione media annua di circa 3000 ettolitri per il tipo e di circa 500 ettolitri per il.
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Vini Tipici della zona di Montefalco
Vino bianco a base di altra uva tipica della zona, e di.
I Vini Tipici di Montefalco               La coltivazione della vite nel territorio di Montefalco, risale ad epoca romana, e compare in una citazione di Plinio il Vecchio, ove si narra di un vino pregiato ricavato dall'uva.



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Montefalco DOC
- Il Montefalco Sagrantino Passito non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi.
- La resa massima dell'uva in vino non deve superiore al 65% per il Montefalco Sagrantino Secco e al 45%, riferito allo stato fresco dell'uva, per la tipologia Passito.
- Il Montefalco Sagrantino Secco non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
Il Montefalco Sagrantino Passito, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:.
Il Montefalco Sagrantino Secco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:.
Montefalco DOC
- Le uve della varietà Sagrantino destinate alla produzione del vino a Docg Montefalco devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria.
- Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a Docg Montefalco Sagrantino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla produzione della tipologia Montefalco Sagrantino Passito, dopo appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14%.



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